L’associazione

Novo

in onore del paese che ci ospita: Vigonovo.

Come “nuovo”: il nuovo mondo che vorremmo vedere, il nuovo modo di vedere la società, nuova aria, nuova linfa, nuova energia.

Ente del terzo settore

Iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Questo riconoscimento ci permette di accedere a maggiori benefici ma soprattutto a poter riconoscere ai nostri benefattori trasparenza, tutela e sgravi fiscali. 

Germoglio Novo APS

Germoglio

come un seme che cresce:

come il seme degli alberi che vogliamo piantare,

come i semi dei talenti che vogliamo illuminare, affinchè ognuno di noi possa vedere con chiarezza la propria strada e sentirsi realizzato, 

come i semi dell’amore che vogliamo coltivare, affinchè la società torni a guardarsi con spirito di accoglienza, rispetto ed altruismo,

come i semi di chi pianta oggi il futuro di domani, in questo pianeta che ospiterà i nostri figli ed i figli dei nostri figli… in questo cerchio della vita meraviglioso e che può tornare a brillare d’amore. 

APS

Associazione di Promozione Sociale.

I nostri obiettivi sono ambizioni, ma le persone saranno sempre il “centro” dei nostri pensieri. Attivarci per creare benessere ma soprattutto per rendere contagioso il benessere è il motore che ci spinge a donare il nostro tempo. 

 

scopri chi siamo

Lo statuto

ART. 1 – Denominazione e sede.

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: Germoglio Novo APS che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in Via Ludovico Ariosto 13L, nel comune di Vigonovo (VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto.

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/ 2017 (meglio noto come Codice del Terzo Settore) e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L’acronimo Aps potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel RUNTS.

ART. 3 – Efficacia dello statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – Finalità e Attività.

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

  • Creazione e realizzazione del primo parco a tema dedicato alla riqualificazione sociale, culturale e ambientale, attraverso attività sostenibili ed ecologiche con lo sviluppo di progetti innovativi.
  • Laboratori artistici ed esperienziali per lo sviluppo delle potenzialità individuali, nel rispetto della collettività e dell’ambiente.
  • Salvaguardia, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico locale.
  • Percorsi multidisciplinari a vantaggio dell’inclusione e dell’integrazione sociale.
  • Promozione del turismo ecosostenibile e consapevole volto ad incentivare e diffondere il patrimonio del territorio, attraverso progetti che includono anche le energie rinnovabili.

Le attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • n) cooperazione allo sviluppo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • Iniziative ed eventi di interesse sociale e familiare volto a formare ed informare la collettività in tutte le sue tappe evolutive.
  • Attività artistiche come la riscoperta dei giochi antichi, i laboratori artistici, musicali, teatrali e dinamici.
  • Percorsi tematici sul territorio della tradizione Veneta: storica, culturale ed enogastronomica.
  • Realizzazione di aree dedicate al turismo con microprogetti per la conoscenza del territorio attraverso iniziative multidisciplinari, come: cicloturismo, trekking, nordic walking, attività in collaborazione con associazioni locali, ecc.
  • Realizzazione di strutture innovative a basso impatto ambientale, promovendo la cultura green.


ART. 6 – Attività diverse.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione, per perseguire gli obiettivi di cui all’art 5 del presente statuto, accoglie erogazioni liberali, partecipa ad agevolazioni ed incentivi pubblici, valuta sponsorizzazioni; può inoltre realizzare attività di raccolta fondi denominate crowdfunding sia attraverso portali online che attraverso iniziative dirette, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione.

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
  2. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda scritta della persona interessata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  3. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
  4. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
  5. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per: dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto; mancato versamento della quota associativa; morte; esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.


ART. 8 – Diritti e doveri degli associati.

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e doveri.
  2. Hanno il diritto di:

Ÿ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Ÿ essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

Ÿ prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione (secondo le regole stabilite dal successivo art. 19);

Ÿ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

Ÿ recedere dall’appartenenza al-l’associazione.

  1. hanno dovere di: rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; rispettare le delibere degli organi sociali; partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie; versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall’organo competente; non arrecare danni morali o materiali all’associazione.


ART. 9 – Volontario e attività di volontariato

  1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati, come da disposizioni di legge in materia.
  2. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione dell’Organo di amministrazione, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
  5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  6. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività.


ART. 10 – Gli organi sociali.

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea degli associati; l’Organo di amministrazione; il Presidente; l’Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017); l’Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017).

ART. 11 – L’assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione (iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale) ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  3. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente: la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
  5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e, nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, in ragione della delibera.
  6. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
  7. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si riunisce legalmente in presenza e/o in audiovideo conferenza purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  • È straordinaria quella convocata per: la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’associazione, la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione.
  • È ordinaria in tutti gli altri casi.
  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  2. L’assemblea straordinaria
  • delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati in prima convocazione o, in assenza dei requisiti, in seconda convocazione con almeno la presenza del 50 percento più uno degli associati;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza della metà degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli asso-ciati.
  1. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


ART. 12 – Compiti dell’assemblea.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

Ÿ determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

Ÿ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

Ÿ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

Ÿ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  

Ÿ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Ÿ delibera sull’esclusione degli associati;

Ÿ delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

Ÿ approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Ÿ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione secondo quanto disposto dall’art. 11 lettera i);

Ÿ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Organo di amministrazione

  1. L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del-l’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. L’organo di amministrazione è composto da numero dispari di membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  3. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  4. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  5. All’eventuale conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
  6. L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
  7. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, in presenza o in audiovideo conferenza (purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota) almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  8. La convocazione ritenuta necessaria dal presidente o dal suo vice deve essere inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  9. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
  10. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l’associazione; attua le deliberazioni dell’assemblea; elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente; può eleggere al proprio interno anche un segretario, che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e un tesoriere, che cura la gestione dei rapporti bancari dell’Associa-zione disgiuntamente con il Presidente; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’ap-provazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili al-l’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente; disciplina l’ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
  11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART. 14 – Il Presidente

  1. Il presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
  5. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 15 – Organo di controllo

1.L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117 /2017.

2.L’organo di controllo: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3.Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

4.Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – Organo di Revisione legale dei conti.

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 17 – Tipologie di associati.

Germoglio Novo è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione dello Statuto senza distinzione d’età, nazionalità, sesso, religione, opinione politica e\o religiosa. I soci sono da distinguersi in: soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari, soci temporanei.

ART. 18 – Descrizione soci

  1. Sono da intendersi soci fondatori i firmatari del presente Statuto; tra essi si costituisce il primo Organo di amministrazione per il primo mandato quinquennale, tramite regolare candidatura e votazione.
  2. Sono soci sostenitori coloro che sostengono a vario titolo, anche economico l’Associazione, senza assumere gli obblighi, i diritti e i doveri dei soci ordinari, previa richiesta scritta da sottoporre all’approvazione dell’organo di amministrazione.
  3. È socio ordinario qualunque persona fisica si riconosca nel presente Statuto, sia in regola con i pagamenti della quota associativa, abbia fatto richiesta scritta e sia stata approvata dall’Organo di amministrazione e voglia aderire alle proposte promosse da Germoglio Novo. Per essere ammessi alla qualifica di socio ordinario è necessario presentare il modulo di iscrizione compilato come da art.7 del presente statuto.
  4. Tutti i soci, all’atto di richiesta, dichiarano espressamente di accettare senza riserve il presente Statuto.


ART. 19 – Libri sociali.

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 20 – Risorse economiche.

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

Ÿ quote associative;

Ÿcontributi pubblici e privati;

Ÿ donazioni e lasciti testamentari;

Ÿ rendite patrimoniali;

Ÿ attività di raccolta fondi;

Ÿ rimborsi da convenzioni;

Ÿ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – I beni

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
  3. I beni dell’associazione, come sopra identificati sono ad uso dell’ente medesimo e dei suoi associati, salvo espressa autorizzazione dell’organo di amministrazione su richiesta scritta e motivata e possono essere utilizzati solamente per il conseguimento delle finalità ed attività di cui all’articolo 5 del presente statuto.
  4. L’associazione si dota di apposito conto corrente bancario stabilito dall’organo amministrativo ed intestato all’ente medesimo.


ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale è annuale e decorre dal primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio d’esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
  3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
  4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 24 – Bilancio sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 – Convenzioni.

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26 – Personale retribuito.

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117 /2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27 – Responsabilità dell’associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 28 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 – Disposizioni finali.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.